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Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione
del 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017)
Art. 20aObbligo di comunicazione
Soggiace all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità centrale cantonale e alla sua vigilanza chiunque, dietro compenso o a titolo gratuito, offre servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia (fornitore) e in particolare:
a.
svolge attività di mediazione per collocare minori presso famiglie affilianti;
b.
segue il rapporto di affiliazione sotto l'aspetto sociopedagogico;
c.
offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affilianti; oppure
d.
fornisce consulenze e terapie a favore degli affiliati.