Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
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Art. 20f Misure di vigilanza
1Se nell'ambito della vigilanza rileva lacune nello svolgimento dell'attività che possono nuocere al bene dell'affiliato, l'autorità ordina misure atte a rimediare a tali lacune. 2Se il fornitore non tiene conto delle prescrizioni dell'autorità nuocendo in tal modo al bene dell'affiliato, l'autorità può temporaneamente vietare l'esercizio dell'attività. 3Questa misura si applica solo fintanto che il fornitore non possa dimostrare all'autorità che le lacune rilevate sono state colmate. 4Se decide di vietare l'esercizio dell'attività, l'autorità informa:
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