Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 26 Sanzioni
1L'autorità infligge una multa disciplinare fino a 1000 franchi a chi intenzionalmente o per negligenza viola gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza o da una decisione presa in base alla stessa.2 2Se è inflitta una multa disciplinare, l'autorità può, in caso di recidiva, comminare la pena della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità, ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale3.4 3Autorità o funzionari che nell'esercizio della loro attività accertano o apprendono che un'infrazione è stata commessa contro le disposizioni della presente ordinanza sono obbligati a denunziarla subito all'autorità. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54). |