Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 27 Procedura di ricorso
1Contro le decisioni emanate dall'autorità di protezione dei minori in applicazione della presente ordinanza è dato ricorso al giudice competente (art. 450 CC).1 2Se le competenze dell'autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |