Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 28 Rapporti di affiliazione esistenti
1Le autorizzazioni che sono state rilasciate fino al 31 dicembre 1977 in applicazione del diritto cantonale anteriore e che sono prescritte anche dalla presente ordinanza, restano in vigore; se necessario, esse devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1978 al nuovo diritto. 2La vigilanza è retta in ogni caso dalle disposizioni della presente ordinanza. 3Per i rapporti di affiliazione che giusta il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede però un'autorizzazione, l'istanza d'autorizzazione dev'essere inoltrata entro il 30 giugno 1978; ciò vale analogicamente per le comunicazioni prescritte dal nuovo diritto. |