Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 2012
1Per i rapporti di affiliazione che secondo il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede invece un'autorizzazione, la domanda d'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2013. I rapporti di affiliazione esistenti continuano a essere ammessi fino a decisione dell'autorità in merito alla domanda. 2L'autorità di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b è istituita al 1° gennaio 2014. 3A quel momento i fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia devono comunicare la propria attività all'autorità istituita nel Cantone in cui hanno sede o domicilio. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |