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Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017)1I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza. 2È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |