Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri
1Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo. 2I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell'affiliando, competente secondo il diritto del Paese d'origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione. 3I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell'affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all'ente pubblico le spese di mantenimento dell'affiliando sopportate in loro vece. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167). |