Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 8a Autorità cantonale competente in materia di migrazione
1L'autorità trasmette all'autorità cantonale competente in materia di migrazione l'autorizzazione per l'accoglimento di un minore straniero che abbia vissuto fino a quel momento all'estero, corredato del proprio rapporto sulla famiglia affiliante. 2L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all'autorità. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |