Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 9 Modificazione delle circostanze
1I genitori affilianti devono comunicare immediatamente all'autorità tutte le modificazioni importanti delle circostanze, soprattutto il cambiamento d'abitazione, come pure la rescissione del rapporto di affiliazione e, se è conosciuto, il nuovo luogo di dimora del minore.1 2Essi devono comunicare gli avvenimenti importanti anche al rappresentante legale o a chi ha provveduto al collocamento. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |