Ordinanza
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Art. 1 Principi 8
1 L’accoglimento di minori9 fuori della casa dei genitori abbisogna di un’autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza. 2 Indipendentemente dall’obbligo d’autorizzazione, l’accoglimento può essere vietato se le persone interessate non sono all’altezza del compito per quanto concerne l’idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano. 3 Sono riservate:
4 Non è richiesta un’autorizzazione per accudire e collocare minori nell’ambito di programmi di scambio scolastici, soggiorni alla pari e simili soggiorni fuori dalla casa dei genitori, che non sono ordinati da un’autorità.11 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). 9 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). 11 Introdotto dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |