Ordinanza
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Art. 11 Revoca dell’autorizzazione 32
1 Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l’autorità revoca l’autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole. 2 Se tale invito risulta vano, l’autorità ne informa l’autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore. 3 Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità ritira subito il minore, informandone l’autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |