Ordinanza
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Art. 12
1 Chi si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minori di meno di dodici anni, deve informarne le autorità. 2 Alla vigilanza dell’autorità sono applicabili per analogia le disposizioni sull’accoglimento in una famiglia (art. 5, 7 e 10).34 3 L’autorità vieta ai genitori affilianti a giornata, informandone il rappresentante legale, l’ulteriore accoglimento di minori, ove altri provvedimenti per eliminare deficienze e difficoltà siano risultati vani, oppure appaiano insufficienti sin dall’inizio. 34 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |