Ordinanza
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Art. 16a Nuovo collocamento 40
1 Un istituto può procedere a un nuovo collocamento di minore presso una famiglia affiliante o un altro istituto, se:
2 Ai nuovi collocamenti all’estero si applica inoltre l’articolo 2a. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai collocamenti regolari durante i fine settimana e le vacanze. 40 Introdotto dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |