Ordinanza
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Art. 17 Tenuta delle liste 41
1 Dev’essere tenuta una lista dei minori accolti nella quale figurino i dati seguenti:
2 Per gli istituti che accolgono minori soltanto durante la giornata, devono figurare unicamente le generalità degli stessi e dei genitori o dei genitori affilianti. 3 La direzione o l’organismo da cui dipende l’istituto deve consegnare annualmente all’autorità di vigilanza una lista contenente le generalità del direttore e dei collaboratori.43 41 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). 42 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 43 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |