Ordinanza
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Art. 18 Modificazione delle circostanze
1 La direzione e, se del caso, l’organismo da cui dipende l’istituto, devono comunicare tempestivamente all’autorità previste modificazioni rilevanti dell’organizzazione, delle attrezzature o dell’attività dell’istituto, soprattutto l’assunzione di nuovi collaboratori nonché l’ampliamento, il trasferimento o la chiusura dell’esercizio.44 2 Inoltre devono essere comunicati tutti gli avvenimenti particolari che concernono la salute o la sicurezza dei minori, soprattutto malattie gravi, infortuni o decessi. 3 L’autorizzazione può essere mantenuta soltanto se è assicurato il bene dei minori; essa deve essere, se del caso, modificata e gravata di nuovi oneri e condizioni. 4 Per verificare la buona reputazione dei nuovi dipendenti, l’autorità ottiene un estratto 2 per autorità.45 44 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). 45 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |