Ordinanza
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Art. 19 Vigilanza
1 Rappresentanti qualificati dell’autorità devono visitare ogni istituto quando necessario, tuttavia almeno ogni due anni. 2 Essi hanno il compito di farsi un giudizio, in ogni maniera adeguata, in particolare anche con colloqui, sullo stato di salute dei minori e sulle cure loro prodigate. 3 Essi vigilano affinché siano adempiute le premesse per il rilascio dell’autorizzazione e rispettati gli oneri e le condizioni. 4 L’autorità verifica annualmente la buona reputazione delle persone elencate nella lista consegnata dall’istituto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 3 e ottiene a tal fine un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.46 46 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |