Ordinanza
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Art. 2 Autorità competente 13
1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, la ricezione delle comunicazioni e l’esercizio della vigilanza (di seguito «autorità») è,14
2 I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a:
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). 14 La correzione del 20 giu. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3543). |