Ordinanza
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Art. 20 Revoca dell’autorizzazione
1 Ove le deficienze non possano essere eliminate con la consulenza o procurando un’assistenza adeguata, l’autorità invita il direttore, informandone l’organismo da cui dipende l’istituto, a provvedere immediatamente alla rimozione delle medesime. 2 L’autorità può sottoporre l’istituto a vigilanza speciale ed emanare in merito prescrizioni particolari. 3 Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall’inizio, l’autorità revoca l’autorizzazione. Prende tempestivamente le disposizioni necessarie alla chiusura dell’istituto e aiuta, se necessario, a collocare altrove i minori; se vi è pericolo nel ritardo decide immediatamente le misure necessarie.47 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |