Ordinanza
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Art. 20b Comunicazione
1 La comunicazione dei fornitori deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:
2 La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall’avvio dell’attività. 3 Per verificare la buona reputazione delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi, alla ricezione della comunicazione, l’autorità ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.51 49 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). 50 Abrogata dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). 51 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |