Ordinanza
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Art. 20c Modificazione delle circostanze
1 I fornitori devono comunicare senza indugio e spontaneamente alle autorità cambiamenti rilevanti nell’attività, in particolare in quelle soggette all’obbligo di comunicazione. 2 Devono essere comunicati in particolare:
3 L’autorità verifica le comunicazioni e, in caso di modifiche secondo il capoverso 2 lettera b, ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.53 52 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). 53 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |