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Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin)1
del 19 ottobre 1977 (Stato 23 gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
Art. 20cModificazione delle circostanze
1 I fornitori devono comunicare senza indugio e spontaneamente alle autorità cambiamenti rilevanti nell’attività, in particolare in quelle soggette all’obbligo di comunicazione.
2 Devono essere comunicati in particolare:
a.
importanti cambiamenti concernenti gli statuti, l’organizzazione, l’attività e il progetto;
sostituzioni delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi;
c.
l’ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell’attività.
3 L’autorità verifica le comunicazioni e, in caso di modifiche secondo il capoverso 2 lettera b, ottiene un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.53
52 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
53 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).