Ordinanza
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Art. 20d Tenuta delle liste
1 I fornitori tengono liste:
2 Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:
3 Se l’attività comprende anche i servizi di cui all’articolo 20a lettere b–d, le liste devono contenere anche le seguenti indicazioni:
3bis I fornitori tengono inoltre una lista con le generalità delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi.54 4 Le liste vanno consegnate annualmente alle autorità. 5 L’autorità può richiedere ulteriori documenti e informazioni. 54 Introdotto dall’all. 10 n. II 9 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |