Ordinanza
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Art. 20f Misure di vigilanza
1 Se nell’ambito della vigilanza rileva lacune nello svolgimento dell’attività che possono nuocere al bene dell’affiliato, l’autorità ordina misure atte a rimediare a tali lacune. 2 Se il fornitore non tiene conto delle prescrizioni dell’autorità nuocendo in tal modo al bene dell’affiliato, l’autorità può temporaneamente vietare l’esercizio dell’attività. 3 Questa misura si applica solo fintanto che il fornitore non possa dimostrare all’autorità che le lacune rilevate sono state colmate. 4 Se decide di vietare l’esercizio dell’attività, l’autorità informa:
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