Ordinanza
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Art. 21 Inserti
1 L’autorità tiene inserti:56
2 Il diritto cantonale può prevedere il rilevamento di altri dati.58 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare l’esecuzione di indagini statistiche sugli affiliati ed emanare le disposizioni necessarie; l’Ufficio federale di statistica esegue le indagini.59 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). 57 Introdotta dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). 58Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54). 59Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54). |