sui minori accolti in una famiglia, con i dati seguenti: generalità dell’affiliato e dei genitori affilianti, inizio e fine del rapporto di affiliazione, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;
b.
sui genitori affilianti a giornata, con i dati seguenti: generalità degli affilianti, numero dei posti disponibili, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;
c.
sugli istituti, con i dati seguenti: generalità del direttore e, se del caso, l’organismo da cui dipendono, numero dei minori, esito delle visite ed eventuali provvedimenti;
sui fornitori di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia, con le seguenti indicazioni: generalità delle persone preposte alla gestione; generalità dei genitori affilianti con cui sussiste una collaborazione; generalità dei minori a cui è stato procurato un posto o che sono stati collocati; risultati dell’attività di sorveglianza ed eventuali misure.
2 Il diritto cantonale può prevedere il rilevamento di altri dati.58
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare l’esecuzione di indagini statistiche sugli affiliati ed emanare le disposizioni necessarie; l’Ufficio federale di statistica esegue le indagini.59
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
57 Introdotta dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
58Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).
59Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).