Ordinanza
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Art. 23 Comunicazione
1 Il controllo degli abitanti del Comune comunica all’autorità l’arrivo di minori che non vivono presso i loro genitori.60 2 Se l’autorità viene a conoscenza del fatto che un minore è collocato presso una famiglia affiliante, ne informa l’autorità competente di tale luogo; ciò vale analogicamente se una famiglia affiliante ha trasferito il proprio domicilio. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |