Ordinanza
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Art. 25 Gratuità
1 L’autorità può riscuotere tasse in merito alla vigilanza sulle condizioni di affiliazione in una famiglia o a giornata soltanto se vi sono stati ripetuti o gravi reclami. 2 Gli esborsi supplementari dell’autorità, quali spese per lavori affidati a terzi, possono essere messi a carico dei richiedenti.61 61Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54). |