Ordinanza
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Art. 29 Abolizione di disposizioni cantonali
1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni cantonali sulla protezione dei minori che vivono fuori della casa dei genitori, salvo diversa disposizione del diritto federale (art. 51 tit. fin. CC). 2 Le disposizioni cantonali sull’organizzazione della protezione dei minori che vivono fuori della casa dei genitori restano in vigore fintanto che i Cantoni non dispongono altrimenti. |