Ordinanza
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Art. 2a Relazioni internazionali 15
1 L’autorità competente può ordinare un collocamento a tempo determinato di minore presso una famiglia o un istituto all’estero se:
2 Se il minore è accolto da parenti o da persone prossime con domicilio all’estero designate dai suoi genitori, è possibile in singoli casi derogare alle condizioni di cui alle lettere a–c se l’autorità competente ha previamente accertato che il bene del minore non è compromesso. 15 Introdotto dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |