Ordinanza
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Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri 20
1 Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo. 2 I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell’affiliando, competente secondo il diritto del Paese d’origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l’autorità può esigerne la traduzione. 3 I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell’affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall’evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all’ente pubblico le spese di mantenimento dell’affiliando sopportate in loro vece. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167). |
