Ordinanza
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Art. 6b Accoglimento agevolato di minori stranieri 22
Le condizioni di cui all’articolo 6 non si applicano all’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero, se:23
22Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167). |