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Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin)1
del 19 ottobre 1977 (Stato 23 gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
Art. 8Autorizzazione
1 I genitori affilianti devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere l’affiliato.
2 L’autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni.
3 L’affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.25
4 L’autorizzazione rilasciata per l’accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all’estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).26
25Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54).
26Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).