Ordinanza
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Art. 8b Obbligo di annuncio 28
I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all’autorità l’arrivo dell’affiliando. 28Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167). |