Ordinanza
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Art. 2 Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare 7
1 È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze. 2 È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). |