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Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM)
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola la procedura di approvazione dei piani in materia di costruzioni e di impianti edificati, modificati o destinati a un’altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militari.
2 Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che:
a.
servono direttamente all’impiego o alla condotta del combattimento dell’esercito;
b.
consentono di preparare, realizzare e sostenere l’impiego o la condotta del combattimento dell’esercito, ossia tutte le costruzioni e tutti gli impianti gestiti segnatamente ai fini del sostegno, del servizio sanitario, delle trasmissioni, del servizio dei trasporti e del servizio territoriale dell’esercito;
c.
servono all’istruzione militare;
d.
sono direttamente necessari all’esercizio normale e conforme alla legge delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a–c.