Ordinanza
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Art. 10 Picchettamento e profili
1 I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terreno e i dissodamenti devono essere picchettati. 2 I profili di edifici devono indicare, segnatamente agli angoli, l’altezza delle facciate (punti d’intersezione con gli spigoli superiori dei puntoni) e l’inclinazione del tetto; nel caso di tetti piani, l’altezza del parapetto. L’altezza dello spigolo superiore del pavimento al pianterreno va segnalata con una traversa. 3 Le domande intese a facilitare il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate il più tardi in occasione del deposito della pertinente documentazione. 4 Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine dell’esposizione della domanda. |