Ordinanza
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Art. 12 Deposito ufficiale dei piani
1 Il Comune deposita ufficialmente la documentazione relativa alla domanda. 2 Il deposito è annunciato dall’autorità competente per l’approvazione dei piani negli organi ufficiali del Cantone e dei Comuni, nonché nel Foglio federale. Occorre indicare esplicitamente la possibilità di partecipare durante il termine di esposizione. 3 I costi della pubblicazione sono a carico del DDPS. |
