Ordinanza
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Art. 14 Opposizioni
1 Entro il termine di deposito pubblico dei piani può essere fatta opposizione all’autorità competente per l’approvazione dei piani.16 2 Le opposizioni devono essere presentate per scritto e devono contenere le conclusioni e la motivazione. 3 Allo scadere del termine di deposito pubblico dei piani, l’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al Comune eventuali opposizioni e proposte ricevute dalla popolazione e impartisce al Comune un termine per la presentazione di un parere.17 16 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). 17 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). |
