Ordinanza
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Art. 18 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione
1 La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si fondano sugli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199719 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone alle autorità specializzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposizioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo definitivo entro un mese. |
