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Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM)
Art. 20
1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani accerta i fatti. Essa può segnatamente ordinare ispezioni oculari.
2 Essa può convocare le parti a udienze di conciliazione. Funge da mediatore fra le stesse.