Ordinanza
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Art. 21
1 Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati immediatamente all’autorità competente per l’approvazione dei piani. 2 In caso di adattamenti importanti, detta autorità ordina un deposito ufficiale. Per la consultazione dei Comuni, dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione interessati, possono essere stabiliti termini più brevi. 3 Gli adattamenti di poca entità devono essere comunicati alle parti in causa, sempreché ne siano interessate, il più tardi in occasione della notificazione della decisione di approvazione dei piani. |
