Ordinanza
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Art. 23
1 La procedura di espropriazione combinata è retta dagli articoli 28–35 LEspr22. 2 Il richiedente trasmette all’autorità competente per l’approvazione dei piani la documentazione necessaria secondo l’articolo 28 LEspr. Dopo averla esaminata, se del caso, l’autorità citata chiede di completare la documentazione. |
