Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM)
Art. 27
Dopo il passaggio in giudicato di un’approvazione dei piani è svolta, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo gli articoli 45–54 o 64–75 LEspr24.