Ordinanza
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Art. 3 Generi di procedura e diritto applicabile
1 Di regola è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani.4 2 La procedura semplificata di approvazione dei piani si applica ai casi previsti dall’articolo 128 capoversi 1 e 2 LM. 3 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le prescrizioni della legge del 20 giugno 19305 sull’espropriazione (LEspr).6 4 Nella misura in cui l’utilizzazione civile sottostà alla procedura di approvazione dei piani militare, sono applicabili le disposizioni materiali del diritto di pianificazione del territorio, segnatamente gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio. 4 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). 6 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). |