Ordinanza
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Art. 32a Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni 28
1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all’apertura di una procedura di approvazione dei piani. 2 Il committente informa entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito a modifiche delle proprie costruzioni e dei propri impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale. 28 Introdotto dall’all. n. 2 all’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2745). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). |