Ordinanza
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Art. 4 Protezione di impianti militari
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 128a LM) è applicabile per analogia, fatte salve le prescrizioni concernenti la tutela del segreto. I Cantoni, i Comuni e i terzi sono consultati soltanto se necessario. 2 L’autorità di approvazione dei piani può stabilire oneri e condizioni. |
