Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM)
Art. 4Protezione di impianti militari
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 128a LM) è applicabile per analogia, fatte salve le prescrizioni concernenti la tutela del segreto. I Cantoni, i Comuni e i terzi sono consultati soltanto se necessario.
2 L’autorità di approvazione dei piani può stabilire oneri e condizioni.