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Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM)
Art. 7
1 La domanda debitamente formulata dev’essere presentata tempestivamente all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Essa contiene segnatamente:
a.
una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle necessità e dell’ubicazione vincolata;
b.
un settore della carta in scala 1:25 000 con l’ubicazione del progetto;
c.
i piani di situazione allo stato attuale;
d.
studi preliminari e basi di progetto;
e.
indicazioni circa gli interessi che la costruzione e l’esercizio potrebbero eventualmente toccare;
f.
indicazioni circa le misure che s’imporrebbero per la protezione dei lavoratori.
2 In base ai documenti presentati l’autorità competente per l’approvazione dei piani decide segnatamente su:
a.
la procedura applicabile;
b.
la necessità di un esame dell’impatto sull’ambiente;
c.
la rilevanza per il piano settoriale;
d.
altri esami necessari.
3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può consultare altre autorità federali o ordinare il coinvolgimento tempestivo della popolazione interessata o di altre cerchie interessate.
4 Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.