Art. 9 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti: - a.
- nome e indirizzo del proprietario del fondo, degli organi della costruzione e degli organi degli immobili, del gruppo utenti, nonché dell’autore del progetto;
- b.
- la descrizione dettagliata del progetto con la giustificazione delle necessità e dell’ubicazione vincolata nonché con indicazioni sul genere di costruzione e sui principali materiali di costruzione;
- c.
- il settore della carta 1:25 000 con l’ubicazione e le coordinate del progetto;
- d.
- il piano di situazione (stato attuale e stato previsto) con l’indicazione delle parcelle adiacenti;
- e.
- l’indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il numero del foglio del mastro;
- f.
- i piani del progetto, numerati, firmati e datati, di regola in scala 1:100;
- g.
- il rapporto dell’esame dell’impatto nel senso dell’ordinanza del 19 ottobre 198811 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, oppure il rapporto concernente l’impatto della costruzione e dell’esercizio sull’assetto territoriale e sull’ambiente nonché le misure previste in merito, inclusi eventuali risultati dell’esame concernenti i siti contaminati, l’inquinamento fonico, del suolo, atmosferico e delle acque, nonché l’analisi dei rischi secondo l’ordinanza del 27 febbraio 199112 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- h.
- un rapporto sulle conseguenze della costruzione e dell’esercizio per i terzi nonché le pertinenti misure previste;
- i.
- le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- j.
- la situazione circa l’urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allacciamenti necessari;
- k.
- le caratteristiche dell’area circostante;
- l.
- le concezioni riguardo all’energia, alle acque di scarico e all’eliminazione dei rifiuti;
- m.
- le domande di dissodamento con le indicazioni secondo le direttive giusta l’articolo 5 dell’ordinanza del 30 novembre 199213 sulle foreste;
- n.
- l’inserimento nel piano settoriale Militare;
- o.14
- il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un’eventuale procedura di consultazione già eseguita (art. 13 cpv. 2);
- p.
- i regolamenti di utilizzazione necessari nell’ambito di progetti rilevanti in materia di piano settoriale.
11 RS 814.011 12 RS 814.012 13 RS 921.01 14 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).
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